Strumento · Determinazioni ACN 379907/2025 e 127434/2026
Qual è la vostra scadenza NIS? Non è quella che avete letto.
Non è una data sola. Per chi è stato inserito nell'elenco nel 2025 il termine decorre da quando la vostra azienda ha ricevuto la comunicazione: diciotto mesi per le misure, nove per la notifica. Per chi entra per la prima volta nel 2026 le date sono fisse: 31 luglio 2027 per le misure, 1° gennaio 2027 per la notifica.
E chi era nel 2025 e c'è ancora nel 2026 non passa alle date fisse: tiene il proprio termine mobile. Lo dice l'articolo 1 comma 3 della determinazione ACN 127434/2026, ed è il punto che quasi tutte le sintesi saltano.[5]
Permanere nell'elenco è la norma, non l'eccezione. Chi si considera «anche del 2026» e si prende il 31 luglio 2027 sbaglia di nove mesi, e sbaglia in ritardo.
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La vostra scheda
Rispondete alle domande qui sopra: la scheda si compila da sola.
Verifica su fonte primaria · 1° settembre 2026
Il «31 ottobre» che gira non esiste
Non compare in nessuna determinazione, FAQ o comunicato dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. È l'arrotondamento a fine mese di un termine che è mobile: ACN ha iniziato a spedire le comunicazioni di inserimento il 12 aprile 2025, e diciotto mesi dopo cadono in giorni diversi fra il 12 e il 30 ottobre 2026 — uno per ciascun soggetto.
Non è un allarme esagerato: è una rassicurazione sbagliata. Per la maggior parte dei soggetti del 2025 la scadenza vera cade prima del 31 ottobre. Chi usa quella data come riferimento arriva in ritardo.
L'unica risposta corretta è la vostra data di ricezione. Contate diciotto mesi da lì.
Verifica del 1° settembre 2026 sul testo integrale delle determinazioni ACN 379907/2025 e 127434/2026 e sulle FAQ NIS. Una fonte spesso citata per quella data è l'art. 4 della 379907/2025: quell'articolo si intitola «Sicurezza, stabilità e resilienza dei sistemi di nomi di dominio» e non contiene alcuna data.
Blocco D — Il calendario che nessuno vi ha dato
Le finestre che tornano ogni anno
| Finestra | Adempimento | Fonte |
|---|---|---|
| 1 gennaio – 28 febbraio | Dichiarazione annuale sulla piattaforma | art. 11 c. 1 |
| 15 aprile – 31 maggio | Aggiornamento annuale: punto di contatto, organi di amministrazione, servizi UE, spazio IP pubblico e domini, referente CSIRT, elenco dei fornitori rilevanti | art. 16 c. 1 |
| 1 maggio – 30 giugno | Elencazione e categorizzazione di attività e servizi | art. 20 c. 1 |
| fino al 14 aprile | Finestra dell’aggiornamento continuo negli anni successivi | art. 19 c. 2 |
| 1 settembre – 30 novembre | Rappresentante NIS in Italia, per i soggetti esteri | art. 6 c. 1 |
I termini una tantum, e le regole di decorrenza
Questi non entrano nel conto della «prossima scadenza»: due di loro valgono solo per chi è stato inserito nel 2026.
| Quando | Adempimento | Fonte |
|---|---|---|
| entro il 31 maggio dell’anno di inserimento | Sostituto del punto di contatto | art. 5 c. 3 |
| entro il 31 dicembre dell’anno di inserimento | Referente CSIRT e sostituti | art. 7 c. 1 |
| entro 14 giorni dalla modifica | Aggiornamento di qualsiasi informazione trasmessa | art. 1 c. 1 lett. hh) |
| 10 giorni dalla sottomissione | La dichiarazione diventa definitiva e non modificabile | art. 11 c. 9 |
| 31 luglio 2027 | Misure di sicurezza — solo per chi è stato inserito nel 2026 | Det. 127434/2026, art. 1 c. 1 |
| 1° gennaio 2027 | Notifica incidenti — solo per chi è stato inserito nel 2026 | Det. 127434/2026, art. 1 c. 2 |
Quanto aspetterete l'Agenzia: 30 giorni sulla verifica di coerenza della dichiarazione, prorogabili di 20; 90 giorni sulla verifica di conformità della categorizzazione, prorogabili di 60. E vale il silenzio-assenso: in assenza di comunicazione l'elenco categorizzato «si intende convalidato».
La categorizzazione prevede quattro categorie — «a) impatto alto; b) impatto medio; c) impatto basso; d) impatto minimo» — distribuite su dieci macro-aree. Si può derogare alla categoria pre-assegnata sulla base di una propria valutazione, ma «conservano la documentazione recante tale valutazione».
Esenzione DORA: le entità finanziarie soggette al Reg. (UE) 2022/2554 sono esentate da referente CSIRT, organi di amministrazione e categorizzazione, e «è fatta salva l'adesione a tali previsioni su base volontaria».
Fonti
- Determinazione ACN n. 379907 del 19 dicembre 2025, che si applica dal 15 gennaio 2026 e aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 164179 del 14 aprile 2025. Art. 3 comma 1: il termine per le misure è di «diciotto mesi dalla ricezione, da parte del soggetto NIS della comunicazione di inserimento nell'elenco dei soggetti NIS»; comma 2: nove mesi dalla stessa ricezione per la notifica degli incidenti significativi di base. Per chi è stato inserito nel 2026 valgono invece le date fisse della Determinazione ACN n. 127434/2026, art. 1 commi 1 e 2.
- Guida alla lettura delle Specifiche di base, v2.1, aprile 2026. Conteggi delle misure e dei requisiti; Appendice C per gli undici documenti da approvare e i requisiti che ne impongono l'approvazione; termini di pre-notifica e notifica dall'acquisizione dell'evidenza; livelli di servizio stabiliti in autonomia dal soggetto.
- Determinazione ACN in materia di piattaforma digitale NIS, firmata digitalmente il 13 aprile 2026: finestre e adempimenti del calendario, responsabilità degli organi di amministrazione (art. 2 commi 3 e 4), esenzione DORA.
- Determinazione ACN n. 127434/2026, art. 1 comma 3 — «Per i soggetti inseriti nell'elenco […] nel corso dell'anno solare 2025, che permangono nell'elenco 2026 […] rimangono fermi i termini di cui all'articolo 3 della Determinazione ACN n. 379907.» È il comma che tiene la coorte 2025 sul termine mobile anche dopo essere entrata nell'elenco dell'anno successivo. Verifica del 1° settembre 2026 sul testo integrale dei PDF: det. 379907/2025 e det. 127434/2026.