Strumento · Fornitori rilevanti · art. 1 e art. 18 della determinazione piattaforma
Il vostro codice fiscale può essere già all'Agenzia. Non l'avete mandato voi.
Il vostro nome e il vostro codice fiscale possono essere già in un elenco consegnato all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Non da voi: da un vostro cliente. Non è una richiesta commerciale gentile, è un adempimento suo, con una finestra di calendario.
Chi è tenuto a farlo comunica, per ciascun fornitore rilevante, cinque dati.[1] L'ultimo è il più interessante: il criterio con cui vi ha classificati. È un giudizio che qualcun altro ha dato su di voi, e che voi non avete visto.
Tutto il calcolo avviene nel vostro browser. Nessuna risposta viene inviata, registrata o trasmessa a nessuno — qui più che altrove, perché vi stiamo chiedendo di descrivere le vostre debolezze.
La vostra scheda
Rispondete alle domande qui sopra: la scheda si compila da sola.
Fonti
- Determinazione ACN in materia di piattaforma digitale NIS, art. 18 comma 1: per ciascun fornitore rilevante il soggetto NIS comunica denominazione, codice fiscale, Paese della sede legale, codici CPV della fornitura e criterio di rilevanza applicato. La finestra di aggiornamento annuale è all'art. 16 comma 1.
- Stessa determinazione, art. 1 comma 1 lettera ll): «un soggetto che assicura la fornitura di servizi o di prodotti a un soggetto NIS che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di rilevanza: 1) la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all'allegato I, punti 8 e 9, del decreto NIS; 2) l'interruzione o la compromissione della fornitura comporta un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS, anche per effetto della indisponibilità di fornitori alternativi, di erogare le attività o i servizi per i quali rientra nell'ambito di applicazione del decreto NIS».
- Guida alla lettura delle Specifiche di base, v2.1, aprile 2026: «L'acquisizione dell'evidenza è tipicamente successiva al verificarsi dell'incidente e definisce il momento dal quale decorre il termine per la trasmissione della pre-notifica (24 ore) e della notifica (72 ore)».